Cambiano i paradigmi delle responsabilità penali a carico della cooperativa

Arriva in Formica il Decreto Lgs 231 del 2001: istituito apposito Organismo di Vigilanza

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Il decreto legislativo 231 del 2001 già nel titolo afferma il carattere amministrativo della ‘nuova responsabilità’ per le società. Si tratta infatti di un nuovo regime di responsabilità penale a carico delle società (persone giuridiche), per alcuni reati commessi, o tentati, da amministratori, dipendenti e soggetti che sono designati alla direzione o alla vigilanza delle società. Questo tipo di responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La cooperativa quindi non è più l’autore diretto dell’illecito, ma il presupposto della sua imputazione si trova nel fatto che il reato è commesso da parte di un soggetto legato funzionalmente alla società. Questa norma delinea quindi una responsabilità da ‘organizzazione’. Si tratta di una evoluzione fondamentale che cambia in qualche maniera i paradigmi della responsabilità perché, nel caso in cui in un’azienda, siano stati efficacemente adottati e attuati, prima della commissione di reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi, allora, solo in questo caso, la responsabilità delle società viene esclusa.

Ecco perché , anche La Formica Coop. Soc., associata al CSR Consorzio Sociale Romagnolo, in ottemperanza al D. Lgs. 231 dell’8 giugno 2001, ha voluto adottare il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, il proprio Codice Etico ed ha istituito un apposito Organismo di Vigilanza.

L’Organismo di Vigilanza vigila sull’applicazione del Modello di organizzazione, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto, verifica l’efficacia del Modello e la sua capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, individua e propone aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali.

Perché il modello possa svolgere la sua funzione di ‘esclusione della colpevolezza della società’, occorre che sia “idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatosi” e sia “efficacemente attuato”. Deve cioè avere dei requisiti specifici come ad esempio: individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l’applicazione delle decisioni della cooperativa in relazione ai reati da prevenire; individuare e disciplinare le modalità di gestione delle risorse finanziarie in modo da impedire la commissione dei reati; prevedere flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza; prevedere un sistema disciplinare, cui si possano individuare le sanzionare per imancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La Formica ha cercato di creare un modello che non sia solamente un prodotto giuridico e formale ma derivi da una visione quotidiana dei flussi aziendali e da un attenta analisi della storia della cooperativa. Un’attività necessaria per poter identificare quali eventuali reati possono essere commessi ed in quali funzioni come ad esempio: la partecipazione alle gare d’appalto, i rapporti con la concorrenza, la costituzione di ATI o consorzi, l’ esecuzione degli appalti, l’attribuzioni di consulenze, la gestione delle risorse economiche, la gestione dei flussi finanziari ecc.

Insomma un quadro di azioni specifiche da cui più facilmente si possono individuare gli illeciti rispetto al contesto operativo, interno ed esterno, in cui opera la cooperativa, ulteriormente suddivise e proceduralizzate, in maniera da poterle controllare con maggiore efficace ed efficienza.

30 agosto 2016


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