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Legge 12 marzo 1999, n. 68
"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999 - Supplemento Ordinario n. 57 |
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Capo I |
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DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI |
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Art. 1. |
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(Collocamento dei disabili).
1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica: |
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LEGISLAZIONE NAZIONALE
Disciplina dell'associazionismo sociale |
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DISCIPLINA DELL'ASSOCIAZIONISMO SOCIALE
(Testo unificato delle proposte di legge n.159, 285, 577,1167, 2674 e 3300) |
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1
(Finalità e oggetto della legge)
1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di... |
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MODIFICA APPORTATA ALL'ART 5 DELLA LEGGE 381/9l
Legge N°52 del 6/2/96 |
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"Legge comunitaria 1994"
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Art. 20
(Prestazione di servizi da parte di cooperative sociali). |
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1. L'articolo 5 della Iegge 8 Novembre 1991, n° 381, è sostituito dal seguente:
<< Art 5 - (Convenzioni) - 1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede... |
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Disciplina delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997, n. 460
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1998 - Supplemento Ordinario n. 1 |
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SEZIONE I
Modifiche in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto
Art. 1 - 9
SEZIONE II
Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Art. 10 - 30 |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
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Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, commi 186, 187, 188, 189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata... |
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LEGISLAZIONE NAZIONALE |
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Legge N. 381 dell'8 Novembre 1991, Disciplina delle Cooperative Sociali |
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Art. 1 (Definizione) |
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1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.
3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale". |
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Art. 2 (Soci volontari)
1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.
2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci... |
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LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7#LR-ER-1994-7#
NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8
NOVEMBRE 1991, N. 381
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 18 marzo 1997 n.6
L.R. 21 aprile 1999 n. 3
L.R. 13 novembre 2001 n. 38
L.R. 12 marzo 2003 n. 2 |
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ASSEMBLEA LEGISLATIVA |
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VIII Legislatura |
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Deliberazione legislativa n. 16/2006 |
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NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA
COOPERAZIONE MUTUALISTICA IN EMILIA-ROMAGNA |
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Approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 31 maggio
2006 |
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Deliberazione legislativa n. 16/2006 2 |
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CAPO I
PRINCIPI E FINALITA' |
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Art. 1 |
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Principi |
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1. La Regione Emilia-Romagna, nello spirito dell’articolo 45 della Costituzione e del proprio Statuto, riconosce e promuove la funzione sociale della cooperazione a scopo mutualistico e non lucrativo per favorirne lo sviluppo nella società regionale.
Art. 2
Finalità e obiettivi
1. La Regione sostiene tramite azioni ed attività delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: ‘Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare... |
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